Art. 6.
(Soggetti erogatori).

      1. All'erogazione dei LESNA provvedono i comuni e il Servizio sanitario

 

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nazionale, in forma diretta o accreditata, secondo le rispettive competenze disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; all'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della presente legge, provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento previste ai sensi del presente articolo, è riservato un ruolo primario alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Le prestazioni dei LESNA garantite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), qualora i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non siano in grado di provvedervi, possono essere erogate con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), può avvenire anche attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione o comunque disponibili ad effettuare percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stabiliti dal Piano nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.